| CHI SIAMO | STATUTO | COMITATO DIRETTIVO (anni 2004-2006) |
Art. 1. COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE
E SEDE
1) E' costituita in Torino
l'Associazione denominata "L&M- I Luoghi e la Memoria- Associazione
dei ricercatori di storia locale del Piemonte" senza fini di lucro, con
sede in Torino, presso l'Istituto G. Salvemini, Via Vanchiglia 3.
2) La durata dell'Associazione è fissata al 31.12.2010.
Art. 2. SCOPI E FINALITÀ'
1) L'Associazione ispirandosi
ai principi della solidarietà umana si prefigge come scopo la tutela
e la valorizzazione del patrimonio storico e culturale esistente sul territorio
piemontese.
2) Nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione
intende promuovere in Piemonte i Centri di Documentazione Storica, intesi come
strutture di pubblico servizio.
L'Associazione si propone di favorire lo studio e la ricerca storica locale,
attivando un collegamento tra le associazioni, i gruppi informali e gli studiosi
che già operano nelle varie realtà territoriali, attraverso la
costituzione di Centri di documentazione.
Tali Centri, che saranno strutturati secondo metodologie e criteri organizzativi
omogenei e collegati fra loro mediante rete informatica, dovranno essere al
servizio della Comunità ed avere quindi una struttura gestionale elastica
che consenta di soddisfare le esigenze delle diverse categorie di fruitori:
dalle scolaresche agli studiosi, dai ricercatori universitari ai semplici curiosi.
3) Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione
prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti e in collaborazione
con le altre associazioni, gruppi informali e ricercatori che sono interessati
alla conservazione, all'arricchimento e allo studio del patrimonio culturale
e sociale del territorio piemontese.
L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo,
nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere
rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività
prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea
dei soci.
Art. 3. INIZIATIVE
Per il conseguimento dei
propri scopi l'Associazione intende:
- organizzare convegni, seminari, corsi di formazione e manifestazioni;
- curare la pubblicazione di materiale informativo sulle iniziative dei gruppi,
delle associazioni o dei singoli studiosi che svolgono le attività di
cui sopra;
- promuovere e commissionare indagini sociali, censimenti, elaborazioni tecniche
e ricerche.
Art. 4. RISORSE ECONOMICHE
1) L'Associazione trae le
risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività
da:
a) quote associative ed altri contributi degli aderenti.
b) contributi privati.
c) contributi dello Stato, di enti ed Istituzioni pubbliche, finalizzati esclusivamente
al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti.
d) donazioni e lasciti testamentari.
e) rimborsi derivanti da convenzioni.
f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
2) L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente
il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.
Al termine di ogni esercizio il Comitato direttivo redige il bilancio e lo sottopone
all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro il mese di aprile.
Nella stessa occasione, viene presentato all'Assemblea, per l'approvazione,
il piano di lavoro dell'anno in corso.
Art. 5. MEMBRI DELL'ASSOCIAZIONE
Possono essere soci coloro che accettano le finalità dell'Associazione e cooperano alla loro attuazione.
Art. 6. CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI
1) L'ammissione a Socio,
deliberata dal Comitato direttivo, è subordinata alla presentazione di
apposita domanda da parte degli interessati.
2) Il Comitato direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel Libro dei
soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata
annualmente dall'Assemblea in seduta ordinaria.
3) Sull'eventuale reiezione di domande, sempre motivata, decide l'Assemblea.
4) La qualità di socio si perde:
a) per recesso
b) per mancato versamento della quota associativa per un anno, trascorsi due
mesi dal sollecito.
c) per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione.
d) per persistenti violazioni degli obblighi statutari.
L'esclusione dei Soci è deliberata dall'Assemblea dei Soci su proposta
del Comitato direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono
essere contestati per iscritto al Socio gli addebiti che allo stesso vengono
mossi, consentendo facoltà di replica.
Il recesso da parte dei Soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione,
almeno due mesi prima dello scadere dell'anno in corso.
5) Il Socio receduto, decaduto od escluso non ha diritto alla restituzione della
quota associativa versata.
Art. 7. DOVERI E DIRITTI DEGLI ASSOCIATI
1) I Soci sono obbligati:
a) ad osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le Deliberazioni
legalmente adottate dagli organi associativi.
b) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione.
c) a versare la quota associativa di cui al precedente articolo.
2) I Soci hanno diritto:
a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione
b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto
c) ad accedere alle cariche associative.
Art. 8. ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
1) Sono organi dell'Associazione:
a) l'Assemblea dei Soci
b) il Comitato direttivo
c) il Presidente
d) il Vicepresidente
e) il Revisore contabile.
Art. 9. L'ASSEMBLEA
1) L'Assemblea è
composta da tutti i Soci e può essere ordinaria o straordinaria.
E' previsto il voto per corrispondenza secondo il regolamento predisposto dal
Comitato direttivo entro sei mesi dall'approvazione del presente Statuto e ratificato
dalla prima Assemblea utile.
2) L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione
ed inoltre:
a) approva il bilancio.
b) nomina i componenti il Comitato direttivo
c) nomina il Revisore contabile
d) delibera l'eventuale Regolamento interno e le sue variazioni.
e) stabilisce l'entità della quota associativa annuale.
f) delibera l'esclusione dei Soci dall'Associazione.
g) decide sulla reiezione di domande di ammissione all'Associazione, proposta
e motivata dal Consiglio direttivo.
3) L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Comitato direttivo
almeno una volta l'anno, e non oltre il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio
ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del comitato direttivo,
o un decimo degli Associati ne ravvisino l'opportunità.
4) L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'Atto costitutivo
e dello Statuto, sullo scioglimento anticipato e sulla proroga della durata
dell'Associazione.
5) L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente
del Comitato direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente e, in assenza di
entrambi, da altro membro del Comitato direttivo eletto dai presenti.
Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi
almeno otto giorni prima della data di riunione. In difetto di convocazione
saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona tutti i Soci
e l'intero Comitato direttivo.
6) L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita
in prima convocazione quando sia presente almeno la metà più uno
dei Soci. In seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso
giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque
sia il numero dei Soci intervenuti.
7) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla
maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante l'eventuale
scioglimento anticipato dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio
residuo, che deve essere adottata con la presenza ed il voto favorevole di almeno
tre quarti degli associati.
Art. 10. IL COMITATO DIRETTIVO
1) Il Comitato direttivo
è formato da un numero di membri non inferiore a 7 e non superiore a
11 nominati dall'Assemblea dei Soci.
Il primo Comitato direttivo è nominato con l'Atto costitutivo e rimane
in carica due anni.
I membri dei successivi Comitati direttivi, nominati dall'Assemblea dei soci,
rimangono in carica per due anni.
Possono far parte del Comitato esclusivamente gli Associati.
2) Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei componenti il Comitato
decada dall'incarico il Comitato direttivo può provvedere alla sua sostituzione
nominando il primo tra i non eletti, che rimane in carica fino allo scadere
dell'intero Comitato.
Nel caso decada oltre la metà dei membri del Comitato, l'Assemblea deve
provvedere alla nomina di un nuovo Comitato.
3) Il Comitato nomina al suo interno un Presidente, un Vicepresidente-, un Segretario
ed un Tesoriere.
4) Al Comitato direttivo spetta di:
a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea.
b) predisporre il bilancio.
c) nominare il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere
d) deliberare sulle domande di nuove adesioni.
e) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non
siano spettanti all'Assemblea dei Soci.
5) Il Comitato direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua
assenza dal Vicepresidente, e in assenza di entrambi dal membro più anziano.
6) Il Comitato direttivo è convocato ogni qualvolta il Presidente, o
in sua vece il Vicepresidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno un terzo
dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza
della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli
intervenuti.
7) I verbali di ogni adunanza dell'Assemblea del Comitato direttivo, redatti
a cura del Segretario e sottoscritto dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza,
vengono conservati agli atti.
Art. 11. IL PRESIDENTE
1) Il Presidente, nominato
dal Comitato direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso, nonché
l'Assemblea dei Soci.
2) Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di
fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni
spettano al Vicepresidente, anch'esso nominato dal Comitato direttivo.
3) Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato direttivo
e in caso d'urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti
adottati nell'adunanza immediatamente successiva.
Art. 11 bis. IL REVISORE CONTABILE
1) Il Revisore contabile, eletto dall'Assemblea dei Soci, rimane in carica due anni e può essere rieletto. Ha il compito di controllare i rendiconti riferendone all'Assemblea.
Art. 12. GRATUITA' DELLE CARICHE ASSOCIATIVE.
Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito, salvo i rimborsi previsti per gli associati di cui al precedente art. 3.
Art. 13. MODIFICHE ALLO STATUTO.
Il presente Statuto può essere modificato dall'Assemblea straordinaria su proposta del Comitato direttivo o di almeno un decimo dei Soci.
Art. 14. NORMA FINALE
In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio verrà devoluto ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.
Art. 15. RINVIO
Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al Codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.
Nota: il presente statuto comprende le modifiche apportate dall'Assemblea Straordinaria del 21/4/2001